Via Riviera di Chiaia, 276 - Napoli
+39 081.2405382
Bandiera Italiana Bandiera Inglese
SENT. CASS. CIV. N. 21220 del 5/7/2022: E’ NULLA LA CLAUSOLA CHE LIMITA IL DIRITTO DELL’ASSICURATO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL’AZIONE GIUDIZIALE PROMOSSA DAL TERZO.

SENT. CASS. CIV. N. 21220 del 5/7/2022: E’ NULLA LA CLAUSOLA CHE LIMITA IL DIRITTO DELL’ASSICURATO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL’AZIONE GIUDIZIALE PROMOSSA DAL TERZO.

Con questa recentissima sentenza, la Suprema Corte ritorna sul tema delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione giudiziale del terzo, secondo lo schema previsto dall’art. 1917 3° comma cod. civ.

L'art. 1917 c.c.. comma 3, prevede che le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Sul punto gli Ermellini avevano già affermato (Sez. III, n. 19176/2014) che l'art. 1917 c.c. comma 3 non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della lite.

Con il noto arresto del 2014, la Suprema Corte ci aveva ricordato che, quando il terzo danneggiato agisce giudizialmente verso l'assicurato, eventuale responsabile del danno, potrebbero rinvenirsi tre diverse categorie di spese giudiziali: quelle sostenute dal terzo danneggiato per promuovere l'azione giudiziale (qualora l'assicurato risulti soccombente ex art. 91 c.p.c.), le spese per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria e quelle relative alla chiamata in causa dell'assicuratore per rispondere dell'eventuale risarcimento. Gli Ermellini con la propria decisione affrontarono proprio il problema delle spese di resistenza e cioè le spese che l'assicurato deve sostenere per resistere in giudizio verso le pretese del terzo. L'assicuratore, quindi, ai sensi del terzo comma dell'art. 1917 c.c., ha l'obbligo di manlevare l'assicurato dalle spese per resistere all'azione del danneggiato. Tale obbligo sussiste, anche, nel caso in cui l'assicuratore abbia assunto direttamente la difesa dell'assicurato, prescindendo dalla cd. clausola di "patto di gestione della lite" rinvenibile nelle polizze di responsabilità civile.

Peraltro, per i giudici di legittimità l'assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato, anche, quando la domanda del terzo venga rigettata. La difesa dell'assicurato, infatti, si é svolta anche nell'interesse dell'assicuratore (Cass. n. 3638 del 2013; Cass. n. 5300del 2008; Cass. n. 4554 del 1985; Cass. n. 2227 del 1977): si tratta, in pratica, di un adempimento del cd. Obbligo di salvataggio gravante sull’assicurato ai sensi dell’art. 1914 c.c..

Con l’ultima pronuncia del 5/7/2022, sulla scia del proprio orientamento, la S.C. ha formulato il seguente principio: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla refusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c.”.

SCARICA LA SENTENZA

HAI BISOGNO DI ULTERIORI INFORMAZIONI?
Compila il modulo, un nostro consulente ti contatterà nel più breve tempo possibile.


 
Studio Vaiana - P.Iva 04637201213
Via Riviera di Chiaia, 276 - Napoli - 80121

Policy Cookies - Policy Privacy
Copyright © 2024 Tutti i diritti sono riservati
Realizzato da NapoliWeb S.r.l. - Web Agency Napoli