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LE INDICAZIONI DELLA LA SCATOLA NERA INSTALLATA SUL VEICOLO PREVALGONO SULLE DICHIARAZIONI DI UN TESTE

LE INDICAZIONI DELLA LA SCATOLA NERA INSTALLATA SUL VEICOLO PREVALGONO SULLE DICHIARAZIONI DI UN TESTE

Testimone smentito dalla ‘scatola nera’: niente indennizzo dall’assicurazione

Respinta in primo grado la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista. Per il giudice è decisivo il fatto che il dispositivo satellitare presente sulla vettura non abbia registrato alcun crash. Ciò rende irrilevante la testimonianza fornita dalla persona che sostiene di avere assistito all’incidente.

di Attilio Ievolella - Giornalista

G.D.P. PALERMO, SENT., 12 OTTOBRE 2021, N. 2611

I dati forniti dalla ‘scatola nera' battono le dichiarazioni della persona che ha assistito all'incidente stradale. E, di conseguenza, l'automobilista deve rinunciare, almeno per ora, all'indennizzo dell'assicurazione.

Per il Giudice di Pace, difatti, gli elementi rilevati dal dispositivo installato sulla vettura sono sufficienti per considerare come non verificato il sinistro denunciato dall'automobilista (G.d.P. Palermo, sent., 12 ottobre 2021, n. 2611).

Tutto ha origine alla fine di giugno del 2018. L'automobilista sostiene che la vettura di sua proprietà e da lui condotta è stata urtata da un autocarro, e che i danni riportati dal veicolo sono ingenti e quantificabili con una cifra superiore ai 7mila euro.

Questa versione viene però contestata dalla sua compagnia assicurativa. Nello specifico la società mette addirittura in discussione la veridicità dell'incidente stradale, e lo fa richiamando «le risultanze» fornite dal

«dispositivo satellitare» installato sull'automobile dell'uomo.

In sostanza, la ‘scatola nera' presente sulla vettura «non ha rilevato alcun evento ‘crash' il giorno del sinistro» né «ha registrato la presenza dell'autovettura» nella strada indicata dall'uomo o in zone limitrofe.

Di fronte alla risposta negativa dell'assicurazione, l'automobilista decide di adire le vie legali, chiedendo al Giudice di Pace di riconoscerne il diritto a percepire la cifra idonea – oltre 7mila e 300 euro – a porre rimedio ai danni riportati dalla vettura, e porta a sostegno di questa domanda la testimonianza fornita dalla persona che ha assistito all'incidente.

Per il Giudice di Pace, però, il racconto fornito dal testimone, che ha confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dalla persona danneggiata, non è sufficiente per obbligare la compagnia assicurativa a indennizzare l'automobilista.

Fondamentali «i dati scaricati dal dispositivo satellitare» che, spiega il magistrato richiamando il ‘Codice delle assicurazioni', «formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui si riferiscono», se la parte avversa non riesce a dimostrare «il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo» presente sulla vettura.

Per il magistrato, comunque, «le risultanze della ‘scatola nera' devono essere contestualizzate con il quadro probatorio e con la tipologia di danni di cui si chiede il risarcimento». E nella vicenda presa in esame il consulente tecnico d'ufficio, preso atto che «il veicolo è dotato di un dispositivo satellitare che ne rileva la geolocalizzazione», ha messo nero su bianco che «il dispositivo non ha rilevato la presenza del mezzo, alla data e all'ora del sinistro, nella strada» indicata dall'automobilista «né ha registrato alcun ‘crash'»

Ciò è sufficiente per respingere la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della compagnia assicurativa.

Per il magistrato va riconosciuta «efficacia probatoria agli estratti della ‘scatola nera' in relazione a un rilevamento che avrebbe dovuto essere costituito» in questa vicenda «non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo ma anche dal ‘crash', stante la sua consistente entità». Anche perché «non si tratta della velocità del veicolo incidentato», che «avrebbe potuto dar luogo a legittimi dubbi sulla taratura o sull'omologazione dell'apparecchio satellitare», ma di «un urto che», come sostenuto dall'automobilista, «ha determinato ingenti danni alla vettura» e che quindi «non può non essere stato registrato da un dispositivo che ha rilevato tutti i tratti di percorrenza stradale» del veicolo.

Il quadro è chiarissimo, ed «è irrilevante», conclude il giudice, «la prova testimoniale» della persona che sostiene di avere assistito all'incidente, essendo mancata «qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o sulla manomissione del dispositivo satellitare» presente sulla vettura.

Niente indennizzo, quindi, per l'automobilista, condannato, peraltro, anche a pagare 1.300 euro per le spese processuali e 300 euro per la spesa relativa alla consulenza tecnica d'ufficio.

G.d.P. Palermo, sent., 12 ottobre 2021, n. 2611

Giudice di Pace Marchetta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In via preliminare, si dichiara che la presente sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18/02/2009 n. 69), indicando pertanto, le ragioni di fatto e di diritto della decisione in maniera concisa, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio che la comparsa di costituzione e risposta della convenuta assicurazione, che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. Va in primo luogo dichiarata la proponibilità dell'azione, avendo l'attore preventivamente e ritualmente ottemperato, al disposto di cui all'art. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 e succ. mod. (indennizzo diretto) , nonché avendo inviato invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art.3 D.LGS..

32/2014. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto P.G. che regolarmente citato in giudizio non si è costituito. Secondo quanto esposto dall'odierno attore il giorno 28/06/2018 alle ore 12,00 circa, in Palermo, l'autovettura Mini Cooper targata omissis di proprietà e condotta dallo stesso O.E.P. mentre percorreva la via O., veniva urtata dall'autocarro targato omissis di proprietà e condotto dal signor P.G. che usciva dalla via S. Lo Bianco senza rispettare il segnale di dare la precedenza. A causa dell'urto la Mini Cooper subiva danni nella parte anteriore destra che venivano richiesti nella misura di Euro 7.323,44 come da preventivo allegato alla produzione attorea. La convenuta Italiana Assicurazioni S.p.a. contestava l'accadimento del sinistro alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'autovettura Mini Cooper dell'attore, che non aveva rilevato alcun evento " crash" il giorno del sinistro, né aveva registrato la presenza dell'autovettura nella via O. o in zone limitrofe. In via istruttoria veniva escusso il teste di parte attrice G.V. e veniva espletata CTU da parte del perito di infortunistica stradale Dott. V.P. che oltre a quantificare i danni riportati dal veicolo attoreo relazionava sui dati registrati dal dispositivo satellitare installato sul veicolo attoreo. La domanda attorea, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta accoglibile nonostante il teste escusso – G.V. - abbia confermato di avere assistito al sinistro in questione secondo la dinamica prospettata dal danneggiato, infatti i dati scaricati dal dispositivo satellitare sono idonei a destituire di ogni fondamento la pretesa attorea. Con il D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è stato introdotto nel Codice delle Assicurazioni private l' art.145-bis,che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle scatole nere che al comma 1, statuisce: " Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma I, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti." Secondo il Codice delle Assicurazioni, dunque, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera. A parte l'interpretazione letterale della suddetta norma, l'applicazione pratica ha posto delle criticità con riferimento all'affidabilità e all'attendibilità dei dati raccolti visto che non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell'art. 132 TER e, conseguentemente, manca l'indicazione normativa dei "requisiti funzionali minimi necessari" per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari. In attesa di maggiore chiarezza da parte del Legislatore e della Corte Costituzionale - già investita della questione -, secondo questo Giudice le risultanze della scatola nera devono essere contestualizzati con il quadro probatorio offerto al giudice e con la tipologia di danni di cui si chiede il risarcimento. Secondo le conclusioni cui è giunto il nominato CTU Dott. V.P.: "il mezzo attoreo era dotato di un dispositivo satellitare che ne rileva la geolocalizzazione e registra crash oltre una certa soglia di intensità, solitamente 1,0 g., dove per g si intende l'accelerazione gravitazionale subito a seguito degli urti. Il dispositivo non avrebbe rilevato la presenza dell'automezzo alla data e all'ora del sinistro in via O. intersezione Via S., né rilevato alcun crash... " e dopo aver spiegato il funzionamento di un apparato GPS per la localizzazione del veicolo ed avere analizzato i risultati delle percorrenze del veicolo concludeva che : " I dati scaricati dal dispositivo satellitare escludono la presenza dell'automezzo in via O. all'intersezione con la via S. alla data e all'ora del sinistro ed indicano un accettabile grado di attendibilità nel misurare spazi e tempi di percorrenza, analizzando tutti i vari percorsi effettuati. Naturalmente, il rilevamento della posizione di sosta dell'automezzo da parte di OCTO Telematics, società che gestisce i dati dell'apparato satellitare in questione, esclude a registrazione di eventi crash nel sinistro che ci impegna l'entità dei danni presenti sull'automezzo attoreo, ad apparato perfettamente funzionante, avrebbe determinato un evento crash". ln mancanza di prova da parte dell'attore sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare non è dunque spiegabile che il sistema abbia registrato la percorrenza del veicolo il giorno 28/06/2018 dalle ore 7:33:29 in sosta in via G. (orario di spegnimento) fino alle 13:48:49 orario di riaccensione. Secondo i dati esaminati dal CTU: "il veicolo attoreo giungeva in via G. alle 7,33:29 proveniente dalla via Villagrazia (localizzato alle ore 7:14:54) transitando per Viale R. (localizzato alle ore 07:19:33) e successivamente per via G. (localizzato alle ore 07:23:08)". I rilevamenti lungo i tratti stradali indicati sopra dimostrano una ricezione da parte del sistema GPS più che sufficiente, né d' altro canto l'attore ha provato di non avere percorso questi tratti stradali né che il dispositivo satellitare era malfunzionante nel rilevamento della posizione del veicolo. Il rilevamento da parte del dispositivo satellitare della percorrenza dei tratti stradali da parte del veicolo attoreo, in mancanza di prova contraria, dimostra il corretto funzionamento del sistema, che avrebbe così rilevato anche il crash lamentato dall' attore, anche e soprattutto in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla Mini Cooper richiesti nella misura di Euro 7.323,44. La sola prova testimoniale addotta da parte attrice, è rimasta quindi priva di ulteriori riscontri convergenti e atti a provare l'assunto attoreo e non è stata sufficiente a suffragare che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte in atto di citazione, né se sia effettivamente avvenuto, tanto più che la Mini Cooper non è stata messa a disposizione del nominato CTU, il quale ha redatto la relazione sulla base delle fotografie allegate e non ha potuto di fatto verificare la presenza di tracce del veicolo investitore l'autocarro targa to omissis del signor P.G.. Questo il Giudice in riferimento all'art. 145 bis del C.d.A., riconosce efficacia probatoria agli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento che nel caso di specie avrebbe dovuto essere costituito, non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo ma anche dal crash, stante la sua consistente entità. L'esame del caso in oggetto non lascia dubbi, infatti non si tratta del rilevamento della velocità del veicolo incidentato che avrebbe potuto dar luogo a legittimi dubbi sulla taratura o omologazione dell'apparecchio satellitare, ma del rilevamento di un urto che ha determinato ingenti danni alla Mini Cooper e che non può non essere stato rilevato da un dispositivo che ha rilevato tutti i tratti di percorrenza stradale senza che essi siano stati in alcun modo contestati. Essendo in vigore l'art. 145 bis del C.d.A, l'unica strada obbligata per controvertere rispetto ai dati della scatola nera è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione, cosa che l'attore non solo non ha fatto, ma non ha contestato neppure i tratti di percorrenza della Mini Cooper. La prova testimoniale assunta è irrilevante in mancanza di qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare. Per quanto sopra motivato la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. per l'effetto condanna il signor O.E.P. al pagamento delle spese processuali che quantifica in Euro 1200,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico del signor O.E.P., che ne ha fatto espressa richiesta, le spese per la CTU che quantifica in Euro 300,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace nella persona della Dott.ssa Paola Marchetta; Uditi i procuratori delle parti costituite e nella contumacia del signor P.G.; Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; Definitivamente pronunciando; - Rigetta da domanda del signor O.E.P.; - Condanna il signor O.E.P. al pagamento delle spese processuali che quantifica in Euro 1200,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico del signor O.E.P., che ne ha fatto espressa richiesta, le spese per la CTU che quantifica in Euro 300,00 oltre accessori di legge.

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