Niente risarcimento per il motociclista che nisce rovinosamente a terra a causa di un grosso involucro in cellophane che vaga, trasportato dal vento, sulla carreggiata. Impossibile addebitare anche una minima responsabilità all'ente che gestisce la strada.
Nessuna ombra sulla dinamica dell'incidente. Si è appurato, difatti, che «il conducente procedeva alla guida di un motociclo BMW, in un tratto stradale interessato da lavori in corso» quando «un involucro in cellophane, fuoriuscito dal veicolo che lo precedeva, si è agganciato alla ruota anteriore del mezzo, provocando la perdita di aderenza e la successiva caduta».
Per il motociclista è evidente la responsabilità dell'ANAS. Consequenziale quindi la richiesta di risarcimento nei confronti della società, richiesta mirata all'ottenimento di quasi 235mila euro.
In primo grado i giudici riconoscono il ristoro economico in favore del motociclista, ristoro quantificato in 76mila euro.
Di parere opposto sono però i giudici d'appello, i quali accolgono le obiezioni proposte dai legali dell'ANAS e respingono completamente l'ipotesi di un risarcimento anche minimo in favore del motociclista.
In particolare, in secondo grado, viene collegato l'incidente a un caso fortuito, poiché «sia che l'involucro in cellophane fosse fuoriuscito dalla parte sottostante del veicolo che precedeva il motociclo, sia che provenisse dal guard-rail – come dichiarato dal testimone –» si deve parlare di «situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un'imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta è esigibile dall'ente preposto alla custodia».
Tirando le somme, «la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non può essere in nessun modo ricondotta a un'insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode» ossia dell'ANAS.
Inutile l'ulteriore ricorso proposto in Cassazione dal motociclista e mirato, ovviamente, a vedere riconosciuta una responsabilità, seppur minima, dell'ANAS.
I Giudici condividono la valutazione compiuta in Appello, laddove si è ritenuta, in sostanza, «l'attribuibilità della presenza dell'involucro a responsabilità o del motociclista o di terze persone», mentre «quanto alla presenza di lavori in corso» si è affermato che «la busta di plastica resta comunque un oggetto che può essere gettato dagli stessi automobilisti o che si muove spostato dal vento». Di conseguenza, «la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non può essere in nessun modo ricondotta ad un'insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode».
Fondamentale è la de nizione vagante, che fornisce la giusti cazione della ragione per cui «la presenza della busta non è ricollegabile ad una negligenza del custode», come detto.
E questa valutazione non può essere messa in discussione, chiariscono i Giudici, dalla presenza, sul tratto di strada ove si è veri cato l'incidente, di «lavori di manutenzione straordinaria», poiché «manca qualsivoglia elemento di collegamento dell'involucro in cellophane con i lavori sul tratto di strada».
Cass. civ., sez. III, ord., 30 dicembre 2021, n. 42085
Presidente De Stefano – Relatore Scoditti
Fatti di causa
B.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto ANAS s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 234.765,43 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Espose in particolare parte attrice che, mentre procedeva alla guida del proprio motociclo BMW in tratto stradale interessato da lavori in corso d'opera, un involucro di cellophane, fuoriuscito dal veicolo che lo precedeva, si era agganciato alla ruota anteriore del motociclo, provocando la perdita di aderenza e la successiva caduta. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 76.036,76 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello ANAS. Con sentenza di data 22 gennaio 2019 la Corte d'appello di Taranto accolse l'appello, rigettando la domanda.
Premise la corte territoriale che era da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo l'impugnazione compiutamente esplicitato i motivi di censura e le parti della sentenza gravata che l'appellante intendeva fossero modi cate. Osservò quindi che ricorreva il caso fortuito perché sia che l'involucro di cellophane di medie dimensioni fosse fuoriuscito dalla parte sottostante del veicolo che precedeva il motociclo, come affermato dall'attore, sia che provenisse dal guard rail, come dichiarato dal testimone, doveva escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione a situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un'imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta era esigibile dall'ente preposto alla custodia. Aggiunse in conclusione che la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non poteva essere in nessun modo ricondotta a un'insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode.
Ha proposto ricorso per cassazione B.G. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. È stato ssato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.. È stata depositata memoria di parte.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale aveva affermato quanto segue: irrilevante era il presunto mancato rispetto della distanza di sicurezza non discutendosi di scontro fra veicoli; la responsabilità del proprietario del veicolo antecedente era con gurabile solo se l'involucro fosse stato lanciato dal conducente del medesimo, mentre risultava chiaro che si trattava di oggetto già presente sulla strada;
benché l'involucro recasse impressa l'indicazione della ditta cui apparteneva, non era plausibile ricondurre l'eziologia alla detta società, potendo essere stato abbandonato sul luogo da chiunque. Aggiunse che ANAS non aveva preso posizione nell'atto di appello contro tali argomentazioni, essendosi limitata ad affermare che le circostanze evidenziate attenevano alla responsabilità dell'attore o del terzo e non al caso fortuito (affermazione peraltro erronea sul piano giuridico), nè aveva preso posizione in relazione alla parte di motivazione in cui si richiamava la testimonianza avente ad oggetto il fatto che il tratto di strada in oggetto fosse interessato da lavori e di fatto cantierizzato, evenienza che rendeva verosimile la presenza sulla carreggiata di oggetti di risulta vaganti e lì portati da eventi atmosferici o casuali. Aggiunge che ANAS si è limitata a fornire una diversa e alternativa ricostruzione del fatto, affermando che la busta di plastica era
oggetto che poteva essere stato gettato dagli stessi automobilisti e che si muoveva spostata dal vento, e che pertanto era incorsa nella violazione dell'art. 342 c.p.c..
Il motivo è infondato. Va premesso che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, af ancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. n. 27199 del 2017).
È lo stesso ricorrente che sottolinea che ANAS ha opposto che gli argomenti del Tribunale rinviavano all'attribuibilità della presenza dell'involucro a responsabilità o dell'attore o di terzi, mentre, quanto alla presenza di lavori in corso sul tratto di strada, ha affermato che la busta di plastica resta comunque un oggetto che può essere gettato dagli stessi automobilisti o che si muove spostato dal vento. Sul piano formale si tratta di argomenti addotti a contrasto degli argomenti del Tribunale e ciò è suf ciente, mentre la pertinenza ed ef cacia degli stessi, ossia il piano contenutistico e materiale, resta una valutazione di merito riservata al giudice di appello, cui compete la rivisitazione del rapporto dedotto nella controversia esercitando tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, senza che il giudizio di appello possa essere
con gurato come un'impugnazione a critica vincolata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente, premesso che costituisce violazione dell'art. 115 l'errore di percezione in relazione a circostanza che abbia costituito oggetto di discussione fra le parti (Cass. n. 9356 del
2017 ed altre conformi), che, come risulta dalla documentazione fotogra ca della polizia municipale, si è trattato di un involucro di cellophane di medie dimensioni e non di una busta di plastica.
Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività, perché nella motivazione della decisione impugnata è presente il riferimento all'involucro di cellophane di medie dimensioni, per cui il richiamo alla busta di plastica deve intendersi come meramente rispondente all'utilizzo di uno stile brachilogico, inidoneo a tradire alcun travisamento del dato di fatto.
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la motivazione è apparente per il carattere apodittico dell'affermazione secondo cui la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non poteva essere
in nessun modo ricondotta ad un'insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode.
Il motivo è infondato. L'apparenza della motivazione, alla stregua del motivo di censura, rinvierebbe all'incomprensibilità della ratio decidendi. In realtà il fondamento della decisione si coglie nell'attributo "vagante", il quale adeguatamente fornisce la giusti cazione del perché, secondo il giudice di merito, la presenza della "busta" non era ricollegabile ad una negligenza del custode.
Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la corte d'appello ha omesso di esaminare il fatto storico che l'attore aveva allegato nell'atto di citazione (pag. 6) nei seguenti termini: "nel periodo in questione, come risulta dall'ordine 44/2012 (cfr. allegato n. 30), sul tratto di strada in questione erano in corso lavori di manutenzione straordinaria per la collocazione di barriere c.d. "New Jersey"". Aggiunge che, ove il giudice di appello avesse esaminato la circostanza del cantiere, ne avrebbe tratto la conseguenza che l'involucro di cellophane era verosimilmente materiale di risulta del cantiere medesimo.
Il motivo è inammissibile. Il fatto storico, di cui il giudice di merito avrebbe omesso l'esame, costituisce secondo l'assunto del ricorrente un fatto secondario sulla cui base presumere l'esistenza della responsabilità del custode. In particolare, il fatto noto sarebbero i lavori di manutenzione straordinaria sul tratto di strada in questione ed il fatto ignoto, da esso desumibile in via presuntiva, sarebbe il nesso di causalità fra il danno e
la cosa in custodia. Ora, è pur vero che per la con gurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è
suf ciente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica - Cass. n.
2632 del 2014). La fattispecie deve tuttavia essere suscettibile di sussunzione entro l'ipotesi legale di cui all'art. 2729 c.c. sotto il pro lo dell'esistenza in concreto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (da ultimo Cass. n. 29635 del 2018). La mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell'involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi, impedendo l'astratta sussumibilità nella fattispecie di cui al detto art. 2729. Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi (Cass. n. 20342 del 2020). Non essendo ravvisabile sul piano quali catorio l'esistenza del fatto noto suscettibile di inferenza presuntiva, il fatto storico, di cui si denuncia l'omesso esame, è privo di decisività.
Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e dell'art. 2051 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4. Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., prescinde da qualunque connotato di colpa del custode. Aggiunge che il giudice deve accertare l'esistenza del caso fortuito sulla base di quanto allegato e provato dal custode, su cui incombe l'onere della prova, e che nella specie l'appellante ha ritenuto di assolvere il proprio onere probatorio sulla base di una massima di esperienza, quale quella che gli automobilisti spesso gettano dai nestrini involucri di cellophane delle dimensioni di quelle del caso di specie, in realtà inesistente, non rispondendo a verità il suo contenuto.
Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che le regole sull'onere della prova hanno carattere residuale, in quanto trovano applicazione nel caso di fatto rimasto ignoto (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Ove il giudice di merito abbia positivamente accertato la circostanza, tali regole non vengono in rilievo. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non vi è un fatto ignoto che abbia imposto per la risoluzione della controversia di attingere alla regola dell'onere della prova perché il giudice di merito ha giudicato esistente il presupposto di fatto del caso fortuito,
identi candolo nel carattere "vagante" del corpo in plastica. La regola sull'onere della prova non trova quindi applicazione.
La ravvisata esistenza del presupposto fattuale della gura giuridica del caso fortuito comporta l'assorbimento della censura avente ad oggetto il fondamento oggettivo, e non soggettivo, della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 - quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto
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