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Ancora una pronuncia della S.C. sulla responsabilità dell’avvocato

Ancora una pronuncia della S.C. sulla responsabilità dell’avvocato

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Cassazione civile sez. III - 04/06/2021, n. 15604

 

 

Intestazione

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA    Raffaele                           - Presidente   -

Dott. SCARANO   Luigi Alessandro                   - Consigliere -

Dott. SCRIMA    Antonietta                         - Consigliere - Dott. IANNELLO Emilio                                               - rel. Consigliere - Dott. MOSCARINI Anna                                                    - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14944/2019 R.G. proposto da: P.U., rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Pugi;

  • ricorrente - contro

Avv.           S.A., rappresentato e difeso da sè stesso e dagli Avv.ti Tommaso Tartoni e Giammaria Camici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Zebio, n. 3;

  • controricorrente - e nei confronti di:

Vittoria Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Bruno e Silvia Tortorella, con domicilio eletto in Roma Via Giuseppe Ferrari, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurilio Prioreschi;

  • controricorrente -

nonchè sul ricorso proposto da:

Avv.           S.A., rappresentato e difeso da sè stesso e dagli Avv.ti Tommaso Tartoni e Giammaria Camici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Monte Zebio, n. 3;

  • ricorrente incidentale - contro

Vittoria Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Bruno e Silvia Tortorella, con domicilio eletto in Roma Via Giuseppe Ferrari, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurilio Prioreschi;

  • controricorrente - e nei confronti di:

P.U.;

  • intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 559/2019 depositata l'11 marzo 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 marzo 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

 

 

RILEVATO IN FATTO

 

  1. U. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Prato l'Avv. S.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, stimati in complessivi Euro 242.234,05, subiti in conseguenza del negligente adempimento dell'incarico professionale affidatogli per far valere in giudizio la responsabilità dei medici dell'Ospedale di (OMISSIS) da malpractice sanitaria, in relazione agli esiti invalidanti di un intervento chirurgico (per la riduzione di una frattura del femore sinistro).

 

Nell'espletamento di tale incarico il S. aveva citato in giudizio nel 1994 la (già allora) soppressa Usl 9 Area Pratese, discendendone che - rigettata dal tribunale la domanda per ragioni di merito - la corte d'appello, in accoglimento dell'eccezione ivi opposta dalla appellata di difetto di legittimazione passiva (non eccepita, nè rilevata dal giudice, in primo grado), aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame, con sentenza n. 861/2005 passata in giudicato.

 

Il P. ascrisse tale esito a responsabilità professionale dell'Avv. S., sia per avere omesso di convenire in giudizio anche il medico che lo aveva operato, sia per aver erroneamente indirizzato la domanda nei confronti di ente soppresso; commisurò il preteso risarcimento a quanto assumeva avrebbe potuto ottenere per via giudiziale dalla struttura ospedaliera ove la relativa domanda, affidata al patrocinio del S., fosse stata esaminata nel merito.

 

Esteso il contraddittorio nei confronti della Vittoria Assicurazioni S.p.a., chiamata in manleva dal convenuto, il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese, ritenendo che non sussistessero elementi per ritenere che la causa per responsabilità medica avrebbe avuto probabilità di successo.

 

  1. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze che, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame interposto dal , compensando tuttavia le spese del grado e condannando l'appellato S. alla rifusione di quelle (liquidate in Euro 9.515 oltre accessori) sostenute dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a., nei cui confronti l'appellato aveva riproposto, per il caso di accoglimento dell'appello, la domanda di garanzia.

 

  • I giudici d'appello hanno infatti ritenuto - per quanto in questa sede interessa - che, pur integrando colpa professionale l'aver proposto la domanda nei confronti della neoistituita u.s.l.
  1. (OMISSIS), non vi erano elementi per poter operare, come necessario, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell'opera del difensore, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; ciò, in particolare, "tenuto conto che, malgrado l'erronea evocazione della parte convenuta, il merito comunque è(ra) stato delibato ma in guisa allo stesso (attore, n.d.r.) sfavorevole avendo la consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio... escluso il nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso".

 

  • In punto di spese la corte territoriale ha, come detto, da un lato, compensato integralmente quelle tra l'appellante e l'appellato S., "in considerazione della complessità e della oggettiva incertezza anche in fatto delle questioni controverse"; dall'altro, condannato il S. a rifondere quelle sostenute dalla società chiamata in garanzia, "in considerazione della palese infondatezza della (reiterata) domanda di manleva - quanto meno per prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2952 c.c., (nel testo applicabile ratione temporis antecedente alla sostituzione operata dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 3, comma 2 ter, convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 2008, n. 166) a fronte della raccomandata del 21 dicembre 2005, ricevuta il 27 dicembre 2005, di richiesta di risarcimento dei danni avanzata a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello e a mandato conclusosi, con invito ad "attivare" l'assicurazione professionale...".

 

  1. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il , con due mezzi, cui resistono entrambi gli intimati depositando controricorsi.

 

Anche il S. propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resiste la Vittoria Assicurazione S.p.a. depositando distinto controricorso. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

 

P.U. e l'Avv. S. hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

  1. I due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale (v. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 08/03/2006, n. 4980).

 

  1. Con il primo motivo del ricorso principale, U. deduce, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla ritenuta mancanza di elementi idonei a far ritenere probabile, in mancanza dell'errore professionale dell'avvocato, l'accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità medica.

 

Premesso che tale convincimento è motivato in sentenza, da un lato, con riferimento all'esito del primo grado di giudizio, a sua volta radicato sull'esito della ivi espletata consulenza tecnica d'ufficio che aveva escluso l'esistenza di un nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso e, dall'altro, sul rilievo della irrilevanza delle due perizie di parte evocate dall'attore ("già peraltro considerate in quel giudizio") e della inammissibilità e inefficacia probatoria della ulteriore perizia di parte prodotta (solo) all'udienza del 10 maggio 2001; ciò premesso, lamenta il ricorrente che la Corte d'appello ha "omesso di valutare quanto segue", ossia (in sintesi):

 

  • le gravi invalidità residuate all'intervento chirurgico;

 

  • le valutazioni medico-legali espresse nella perizia di parte, prodotta all'udienza del 10 maggio 2011 ed a firma del C., secondo il quale la riduzione della frattura era stata incompleta ed i mezzi di sintesi non avevano raggiunto lo scopo di correggere il varismo e l'estrarotazione dell'arto;

 

  • che la t.u. medico legale eseguita nel primo grado del giudizio di responsabilità medica conteneva delle illogicità tali da consentire una valutazione diversa;

 

  • che la stessa t.u. attribuiva le cause della mal riuscita operazione a elementi che comunque deponevano per una responsabilità della struttura ospedaliera (cattiva risoluzione delle radiografie alla gamba operata, errata riabilitazione svolta all'interno della struttura ospedaliera, errata valutazione della difficoltà dell'intervento).

 

  1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c..

 

Sostiene in sintesi che - essendo la responsabilità medica, di natura contrattuale, governata da regola di giudizio che pone a carico del paziente, creditore danneggiato, l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e del danno, ed a carico del debitore (medico o struttura ospedaliera) quello della prova di aver bene adempiuto e della derivazione causale del danno da fattore esterno ovvero di non aver potuto adempiere per causa non imputabile - il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere sufficiente a dimostrare il probabile successo dell'azione risarcitoria malamente gestita dall'avvocato la sola esistenza del contratto con la struttura sanitaria e del danno.

 

  1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale A. denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

 

Il motivo contiene due censure:

 

  1. la prima è riferita alla disposta compensazione delle spese del grado tra appellante e appellato, deducendosi che, a fronte della piena soccombenza dell'appellante, non poteva costituire valido motivo di compensazione la "considerazione della complessità e della oggettiva incertezza anche in fatto delle questioni controverse";

 

  1. la seconda è invece riferita alla condanna alla rifusione delle spese sostenute in appello dalla chiamata in garanzia, rilevandosi al riguardo che: alla chiamata della compagnia d'assicurazioni l'appellato era stato costretto per resistere a una domanda ingiusta e dall'invito del ad

 

attivare l'assicurazione professionale; la domanda di manleva era espressamente subordinata all'accoglimento della domanda del P.; tale domanda, così come l'eccepita prescrizione, non era stata mai esaminata "in tutto il procedimento" e non era stata "affatto reiterata", tanto meno in appello, "non avendo il S. (e nemmeno la Vittoria) incidentalmente appellato.

 

  1. Entrambi i ricorsi si espongono ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, per inosservanza dell'onere di sommaria esposizione del fatto, imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 3 c.p.c..

 

  • Va rammentato in proposito che - come anche recentemente ribadito (v. ex multis Cass. U. n. 2089 del 30/01/2020; Cass. n. 11390 del 12/06/2020) - per soddisfare il requisito imposto dal quale il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, come compiuta dal giudice di merito o comunque dalla sentenza gravata". Sempre la citata decisione ha soggiunto che: "Se è vero poi che, per evitare formalismi non giustificabili - neppure in sede di legittimità - alla stregua della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (soprattutto Corte EDU, sez. I, 15/09/2016, Trevisanato
  1. Italia, in causa n. 32610/07, p.p. 42-44; pronuncia già richiamata a partire da Cass. ord. 07/12/2016, n. 25074, e via via pure da queste Sezioni Unite in numerose altre pronunce, fra le ultime delle quali Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312), per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, non è indispensabile che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, è comunque pur sempre necessario, benchè sufficiente, che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (Cass. 28/06/2018, n. 17036)". Ma si è anche avvertito altresì che: "(...) comunque occorrerebbe pur sempre che l'esposizione dei fatti desunta dal testo dei motivi possedesse connotati tali da rendere quanto meno intelligibile le coordinate e le caratteristiche della controversia agitata nei gradi di merito e poi decisa col provvedimento gravato".

 

  • Nella specie, nè il ricorso principale (del P.) nel suo complesso considerato, nè l'illustrazione dei due motivi su cui esso si fonda rispondono a questa esigenza: si riproduce, nella premessa espositiva, il contenuto di un atto non meglio identificato, ma da esso non emerge qual era stata la domanda proposta (accennandosi alle ragioni di doglianza nei confronti dell'operato dell'avvocato S. ma omettendosi ogni indicazione in ordine alle conclusioni), quali erano state le difese svolte dal convenuto, come era subentrata la società assicuratrice, qual era stato il contenuto della decisione di primo Viene poi riprodotta la sentenza di appello, ma le segnalate omissioni non sono rimediate dal tenore della riproduzione.

 

  • Analogamente deve dirsi del ricorso incidentale (ovvero del ricorso del , secondo come si è detto in ordine temporale di deposito), palesandosi lo stesso assolutamente insufficiente nell'esposizione del fatto. Si riferisce, infatti, genericamente, nella premessa espositiva (pagg.

3-4) di una richiesta di risarcimento danni da responsabilità professionale proposta nei confronti del deducente; degli esiti del giudizio presupposto, nel quale quella responsabilità si era consumata; del rigetto di tale domanda risarcitoria nei due gradi del giudizio di merito. Risulta così del tutto omessa l'indicazione delle domande svolte in primo grado; del modo e delle ragioni della chiamata in causa della compagnia di assicurazione, delle difese da questa svolte in quella sede, dell'esito sul punto del giudizio di primo grado e delle relative ragioni.

 

Possono comunque rilevarsi altre ragioni di inammissibilità del ricorso principale e di manifesta infondatezza del ricorso incidentale.

 

  1. Il primo motivo (del ricorso principale) è (infatti) inammissibile, sotto diversi

 

  • E' palese, anzitutto, l'inosservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 p.c., n. 6.

 

Il ricorrente si limita invero a richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio e una perizia di parte riproducendo in ricorso solo il contenuto di quest'ultima ma non anche - salvo che per breve stralcio -la prima e senza comunque puntualmente indicare in quale sede processuale tali documenti risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

 

  • Il vizio di cui all'art. 360 p.c., comma 1, n. 5, non è comunque dedotto nei termini in cui la giurisprudenza consolidata di questa Corte lo dice deducibile.

 

Varrà in proposito rammentare che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla

  1. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

 

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/204, nn. 8053 e 8054).

 

Nella specie, le censure mancano di evidenziare un "fatto storico" e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di "fatto storico" (principale o secondario) la "consulenza tecnica di parte" in quanto tale ovvero la richiesta di rinnovazione della c.t.u..

 

Giova, infatti, precisare che il "fatto storico" di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del "fatto processuale", il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328).

 

E', pertanto, evidente che, non avendo il ricorrente evidenziato quale "fatto storico", decisivo, il giudice a quo abbia omesso di esaminare, la doglianza che lamenta una omessa e/o insufficiente motivazione si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma di cui all'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

 

  • E' appena il caso di rimarcare che peraltro non è nemmeno vero che la consulenza o la perizia di parte non siano stati di per sè considerati in sentenza, della seconda essendo stata espressamente motivata la ritenuta inammissibilità e irrilevanza e della prima essendo fatto espresso richiamo a fondamento della

 

Ancora più eccentrica si appalesa l'indicazione, quale fatto obliterato nella sentenza impugnata, dei postumi invalidanti residuati dopo l'intervento chirurgico, costituendo essi dato fattuale tanto pacifico in causa quanto irrilevante ai fini della decisione.

 

  1. E' altresì inammissibile il secondo motivo, per aspecificità.

 

Esso infatti non si confronta con la effettiva ratio decidendi sul punto esposta nella sentenza impugnata, la quale - nel motivare il convincimento della probabile infondatezza, nel merito, della pretesa risarcitoria da responsabilità medica, e dunque del probabile insuccesso

 

dell'azione anche ove fosse stata diligentemente coltivata dal patrocinatore - ha dato rilievo al fatto che il tribunale aveva rigettato nel merito la domanda non già per mancanza di prova del nesso causale tra condotta del medico e danno, ma ben diversamente per avere, tale nesso, positivamente escluso, sulla scorta della c.t.u. ivi espletata.

 

Inconferente è dunque il richiamo alle regole di riparto dell'onere della prova del nesso causale nella responsabilità sanitaria, le quali ovviamente vengono in rilievo ove non si raggiunga la prova dell'esistenza di tale nesso tra condotta (inadempiente) del medico e danno (problema della c.d. causa ignota), non quando invece, come accade nella specie, secondo quanto postulato in sentenza, tale prova (nel caso negativa) è acquisita.

 

Ed è pertanto appena il caso di soggiungere che, comunque, quanto al riguardo postulato in ricorso non è conforme ai più recenti e ormai consolidati approdi ermeneutici di questa Corte secondo cui "in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicchè, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. 11/11/2019, nn. 28991 - 28992).

 

  1. L'unico motivo del ricorso incidentale è infondato con riferimento ad entrambe le censure in cui esso si

 

  • Quanto alla prima (che, come detto, investe la disposta compensazione integrale delle spese del grado nel rapporto tra il P., appellante, e il S., appellato) deve invero ritenersi soddisfatto l'onere motivazionale imposto dall'art. 92 p.c., comma 2, nel testo (applicabile alla fattispecie ratione temporis) risultante dalla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11.

 

Secondo detta disposizione "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

 

Nella specie la Corte d'appello ha inteso osservare tale onere motivazionale attraverso il riferimento alla "complessità" ed alla "oggettiva incertezza anche in fatto delle questioni controverse".

 

Il necessario collegamento con la restante parte della motivazione -che aveva evidenziato il non controvertibile errore tecnico-professionale commesso dall'appellato nella individuazione del soggetto nei cui confronti rivolgere l'azione di responsabilità medica, giustificando la sua assoluzione dalla conseguente pretesa risarcitoria del cliente (solo) in ragione della impossibilità di ritenere dimostrato l'altro presupposto di tale pretesa, ossia il nesso causale tra detto errore tecnico e il danno -rende l'indicazione dei motivi di compensazione pienamente comprensibile e plausibile, avuto riguardo al ragionamento necessariamente probabilistico che sorregge in tali casi l'esclusione (o l'affermazione) del nesso causale e alla peculiarità della materia cui quel ragionamento deve applicarsi (responsabilità medica, per sua intrinseca natura spesso caratterizzata da incertezza fattuale).

 

In tale prospettiva la motivazione si sottrae, dunque, alla censura di violazione di legge, risultando conforme alla interpretazione della norma accolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza

 

integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (v. Cass. Sez. U. n. 2572 del 22/02/2012; Cass. n. 2883 del 10/02/2014).

 

  • E' infondata anche la seconda censura (relativa alla disposta condanna alla rifusione delle spese in favore della compagnia d'assicurazione chiamata in causa).

 

Sul punto la corte toscana si conforma, infatti, all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui va qui data continuità, secondo il quale, "in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (Cass. n. 10070 del 21/04/2017; n. 8363 del 08/04/2010; n. 6514 del 02/04/2004; n. 12301 del 10/06/2005).

 

In piena coerenza con tale principio - rispetto al quale nessun rilievo può assumere che la chiamata in garanzia fosse espressamente subordinata all'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore/appellante (costituendo tale presupposto l'ovvia essenza e ragione giustificativa della domanda di manleva) - i giudici a quibus hanno nella specie evidenziato la "palese infondatezza della (reiterata) domanda di manleva - quanto meno per prescrizione del diritto azionato", senza che sul punto sia stata svolta dal ricorrente incidentale alcuna censura.

 

Priva di rilievo censorio e, in parte, anche incomprensibile, è poi la considerazione che "la domanda di manleva, così come l'eccepita prescrizione, non è stata mai esaminata "in tutto il procedimento" e non era stata affatto reiterata, tanto meno in appello, "non avendo il S. (e nemmeno la Vittoria) incidentalmente appellato"".

 

Essendo stata la domanda di garanzia, come pacificamente riferito, rimasta assorbita in primo grado, non vi era appello incidentale da proporre ma occorreva solo riproporre la domanda rimasta assorbita ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

 

Che tale riproposizione vi sia stata costituisce poi fatto processuale espressamente accertato in sentenza, a fronte del quale la contraria affermazione del ricorrente incidentale ("la domanda di manleva non era stata affatto reiterata") ove interpretabile come intesa a negarlo (ma probabilmente si intende solo dire, infondatamente come detto, che andava fatto appello incidentale) integra allegazione di errore di fatto percettivo non deducibile in cassazione ma se del caso con ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, davanti al giudice che ha emesso la sentenza in ipotesi revocanda.

 

  1. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese tra i due

 

Ciascuno di essi è soccombente nei confronti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. e va conseguentemente condannato alla rifusione delle spese da questa sostenute nel presente giudizio, distintamente liquidate in rapporto al distinto oggetto e al diverso valore delle controversie per le quali essa vi è stata evocata.

 

  1. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 bis, dello stesso art. 13.

 

  1. Il Collegio, rilevato che, come da indagini effettuate dalla Cancelleria, gli ti S. e T. non risultano abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, provvede con separata ordinanza a segnalare tale circostanza al Consiglio Nazionale Forense.

 

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara altresì inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Condanna il ricorrente P. al pagamento, in favore della controricorrente Vittoria Assicurazioni S.p.a., delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

 

Condanna il ricorrente S. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2021.

 

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

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