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ASSICURATO DICHIARA FALSA RESIDENZA PER GODERE DI UN PREMIO INFERIORE: DOMANDA DI INDENNIZZO RIGETTATA CON CONDANNA ALLE SPESE

ASSICURATO DICHIARA FALSA RESIDENZA PER GODERE DI UN PREMIO INFERIORE: DOMANDA DI INDENNIZZO RIGETTATA CON CONDANNA ALLE SPESE

Il fenomeno delle cd. “false residenze” per godere di tariffe più vantaggiose è abbastanza risalente nel tempo e dipende, come è noto, dal meccanismo di incremento del premio in relazione a contesti territoriali con elevato “indice di rischio”.

Nell’ultimo rapporto dell’ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), relativo al biennio 2020-2021, sono indicate le 10 province con il premio più elevato: Prato, Pistoia, Napoli, Caserta, Livorno, Latina, Reggio Calabria, Crotone, Firenze e Vibo Valentia. Le 10 province con premio più basso sono risultate: Siena, Grosseto, Gorizia, Massa-Carrara, Verbania-Cusio-Ossola, Bolzano, Enna, Udine, Biella e Campobasso.

Sempre secondo questo studio recente, il premio medio per le 10 province più care è risultato pari a 457,00 euro (esclusi oneri fiscali e parafiscali) mentre quello per le province meno care era pari a 264,00 euro, con una differenza di ben 193,00 euro. Il gap territoriale a livello di premio è dovuto essenzialmente alla differenza di sinistrosità che si registra nelle diverse aree geografiche.

A fronte di questa dinamica tariffaria, qualcuno (o tanti?) si è industriato per godere di premi più vantaggiosi, dichiarando di risiedere in una delle province c.d. virtuose, ma facendo circolare il veicolo in contesti territoriali ad alto tasso di sinistrosità.

Il caso che andiamo ad esaminare non è recentissimo, ma rimane di stretta attualità alla luce delle indicazioni fornite dall’ultimo rapporto dell’ANIA.

Un signore residente nel popoloso Comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, decide di assicurare il proprio veicolo dichiarando però all’agente di risiedere in provincia di Sassari, con ciò ottenendo un premio decisamente inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare se avesse dichiarato il vero. Dopo appena 33 giorni dalla stipula, il veicolo viene rubato da ignoti in un Comune campano ed il proprietario comunica al proprio assicuratore tale evento, chiedendo l’indennizzo previsto dalla polizza per il c.d. Furto totale. Peccato, però, che nell’inviare i documenti previsti per la liquidazione dell’indennizzo, alleghi anche una denuncia all’Autorità nella quale dichiara di essere residente nel Comune di Castellammare di Stabia (NA). Viene attivata la c.d. perizia contrattuale, prevista dalle condizioni generali di polizza, che si conclude con la quantificazione dell’indennizzo nella misura di Euro 12.299,00. A fronte della mancata liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice, l’assicurato decide di convenirla in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, per vederne accertato l’inadempimento contrattuale, con la conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo. La Compagnia si costituisce in giudizio ed eccepisce, tra l’altro, la nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1892 cod. civ., proprio per la falsa attestazione di residenza fatta dall’assicurato in sede di stipula, di cui l’Istituto Assicuratore era venuto a conoscenza solo dopo il sinistro. La difesa dell’attore eccepisce la tardività di tale eccezione, perché, a suo dire, erano abbondantemente trascorsi  i tre mesi previsti dalla norma per esercitare il “diritto di impugnare il contratto”.

Ad esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, facendo leva su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, rigetta la domanda, affermando che “la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere” ben può essere invocata per la prima volta in giudizio, anche in via di semplice eccezione, quando l’assicuratore venga a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti solo dopo il verificarsi del sinistro, come era avvenuto nel caso de quo.

Investita della questione in sede di gravame dall’assicurato “finto sassarese”, la Corte di Appello di Napoli, evidenziando, tra l’altro, che “è notorio che al fine di risparmiare sui premi molti contraenti rendono false dichiarazioni in merito, ovvero indicano residenze di comodo”, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5 febbraio – 19 giugno 2020 n. 11905, per un caso di dichiarazioni reticenti da parte di un medico all’atto della stipula di una polizza per responsabilità professionale,  ha ribadito il principio in questione: quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, è sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010, n. 16406, e 6 giugno 2014, n. 12831).

Corollario

Il fenomeno delle c.d. “false residenze” può essere combattuto sia nella fase assuntiva, con maggiori strumenti di controllo da parte della rete di vendita, che nella fase “patologica” , ossia quella contenziosa, attraverso l’utilizzo di una norma, quale quella dell’art. 1892 cod. civ, che permette di rifiutare l’indennizzo laddove siano state rese all’agente delle false dichiarazioni che, evidentemente, hanno viziato irrimediabilmente il processo formativo della cd. volontà negoziale.

Non dimentichiamo che il cosiddetto loss ratio, l’indice primario di economicità della gestione tecnica di un’impresa di assicurazione, esprime, in parole povere, quanta parte dei premi incassati viene devoluta per il pagamento dei sinistri. Se si pongono in essere dei comportamenti fraudolenti per ottenere dei premi assicurativi “meno onerosi” per veicoli circolanti in zone dove invece vi è un alto tasso di sinistrosità, è evidente che il suddetto indice vada in “sofferenza”, rendendo un pessimo servizio alla stragrande maggioranza degli assicurati onesti, costretti poi a pagare nel tempo delle tariffe più elevate.

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